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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "U CAMPANIN RUSSU"

26.01.1962 09:40

Art. 1 E' costituita in Varazze l'Associazione Culturale denominata "U Campanin Russu"

Art. 2 L'Associazione ha per scopo:

 a) la conservazione e la valorizzazione delle antichità e delle opere d'arte esistenti nel territorio di Varazze, nonchè delle tradizioni storiche nostrane.

 b) La difesa ecologica del territorio di Varazze.

 c) La promozione e lo sviluppo delle attività culturali in Varazze.

Art. 3 L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 4 Possono far parte dell'Associazione i seguenti soci:

 a) Soci ordinari: tutti i nativi di Varazze, tutti coloro che abbiano stabile e legale dimora nel Comune di Varazze da almeno dieci anni.

 b) Soci simpatizzanti: tutti coloro che provino interesse per gli scopi dell'Associazione.

 c) Soci onorari.

Art. 5 La domanda di ammissione sarà presentata per iscritto all'Associazione dall'interessato, il quale dovrà essere appoggiato da due soci ordinari che garantiscano per lui. Sull'accettazione o meno delle domande deciderà il Consiglio Direttivo.

Art. 6 Il socio accettato a far parte dell'Associazione dovrà versare una quota annua. Tale quota potrà variare su delibera del Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci. a) il Consiglio Direttivo.

Art. 8 l'Assemblea è composta da tutti i soci. Essa si raduna in seduta ordinaria una volta l'anno e in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne vedrà la necessitè o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei soci ordinari. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria.

Art. 9 l'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme che crederà più opportuni e acconci. Durante le assemblee ordinarie e straordinarie il dirittto al voto sarà sempre dei soli soci ordinari.

Art. 10 l'Assemblea dei soci, un'ora dopo la convocazione, potrà deliberare validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno il 75% dei soci ordinari in 1° convocazione e del 25% dei soci ordinari in 2° convocazione. Per essere valide le modifiche dovranno riportare l'approvazione di 2/3 (due terzi) dei soci ordinari presenti. Anche per apportare modifiche allo statuto hanno diritto al voto solo i soci ordinari.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea sono: a) procedere alla nomina con elezione a votazione segreta del Consiglio Direttivo dell'Associazione. b) Discutere e deliberare in merito alle pratiche di speciale importanza riguardanti la vita e lo sviuppo dell'Associazione. c) Nominare i Revisori dei Conti in numero di 3 (tre). d) Nominare un Collegio di 3 (tre) Probiviri. e) Approvare la relazione morale e la gestione finanziaria.

Art. 12 Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 Il consiglio Direttivo è composto di 15 membri eletti dall'Assemblea. A sua volta a scrutinio segreto eleggerà nel suo seno una Giunta Esecutiva così formata: Un Presidente - Due Vicepresidenti - Un Segretario - Un Cassiere o Tesoriere

Art. 14 Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i Soci ordinari. Non possono essere eletti membri della Giunta Esecutiva coloro che ricoprono cariche in Amministrazioni pubbliche o Partiti politici.

Art. 15 I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica due anni e potranno essere rieletti. In caso di parità di voti nell'elezione prevarrà il maggiore in età.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo cura ed amministra gli interessi morali e materiali dell'Associazione, ne vigila l'andamento, convoca le assemblee dei soci, mette il esecuzione i deliberati dello stesso, ed in genere promuove ed incrementa la vita e l'attività dell'Associazione, riferendo all'Assembea sugli affari di maggiore importanza. Il Consiglio può, con il voto favorevole del 2/3 (due terzi) dei suoi membri, escludere insindacabilmente dall'Associazione il socio che se ne sia reso indegno per gravi e palesi motivi, previa contestazione dell'interessato (del socio accusato).

Art. 17 I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. Quando un membro del Consiglio Direttivo per un qualsiasi motivo viene a decadere dalla sua carica è immediatamente sostituito dal socio che risulta primo nella graduatoria dei non eletti.

Art. 18 Il Presidente presiede il Consiglio e rappresenta l'Associazione anche nei confronti di terzi e in giudizio; sovraintende all'attività dell'Associazione ed ha alle sue dirette dipendenze il Segretario. In caso di sua assenza viene sostituito dal Vicepresidente più anziano.

Art. 19 Il segretario ha il compito di convocare i soci in Assemble ordinaria, redigere i verbali e di realizzare, perciò che è di sua competenza, le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha il compito di curare l'amministrazione patrimoniale dell'Associazione e ne risponderà verso il Consiglio Direttivo, ha pure il compito di tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 20 I Consiglieri controllano la gestine economica dell'Associazione. Possono essere incaricati dallo stesso Presidente ad interessarsi e svolgere una delle attività specifiche dell'Associazione (biblioteca, museo, archivio, mostre, gite, conferenze ecc.)

Art 21 Il Consiglio potrà nominare dei Soci onorari specificandone la motivazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 In caso di scioglimento dell'associazione decretato per volontà dell'Assemblea, o nel caso che il numero dei soci risulti inferiore a 15 (quindici), il patrimonio eventuale sarà devoluto a beneficio del museo o della biblioteca comunale.

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria del giorno 26 gennaio 1972, modifica e sostituisce l'originale già redatto nel dicembre 1950.

Il presidente (Ettore Candela)

 

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