STATUTO ASSOCIATIVO
PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPO
Art.1 - Costituzione
E' costituita in Varazze l'Associazione Culturale denominata "U Campanin Russu", già esistente dall'anno 1950 come da Statuto storico, revisionato il 26 gennaio 1972: l'Associazione ha sede attuale in Varazze, Via Don Bosco, 34; ogni futura variazione di localizzazione se avvenuta nel medesimo comune, non richiederà modifica di Statuto.
Art. 2 - Scopi sociali
L'Associazione ha per scopo:
- la conservazione e la valorizzazione delle antichità e delle opere d'arte esistenti nel territorio di Varazze, nonché delle sue tradizioni storiche, ivi compresa la difesa ed il rilancio del dialetto;
- la difesa ecologica del territorio di Varazze;
- la promozione e lo sviluppo delle attività culturali in Varazze;
-ogni altra attività diretta al recupero ed alla diffusione delle tradizioni varazzine.
Art. 3 - Natura dell'Associazione e durata
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro; fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili di gestione nonché fondi o riserve o accantonamenti durante la vita dell'Associazione, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'associazione ha durata prevista fino al 31 dicembre dell'anno 2066 e sarà prorogata di altri cinquanta anni se non decretato il relativo scioglimento.
Art. 4 - Gli associati
Possono far parte dell'Associazione i seguenti associati:
- soci ordinari cioè tutti coloro che provino interesse per gli scopi dell'Associazione e ne facciano attivamente parte.
- soci onorari , nominati dal Consiglio Direttivo, senza diritto di voto .
All'interno dell'associazione il rapporto associativo è uniformemente disciplinato, così come uniformi sono le modalità associative . Sono ammessi associati i maggiorenni . Tutti gli associati hanno diritto di voto se in regola con il pagamento. della quota sociale che, in caso di morosità, può essere versata anche in sede di Assemblea. Agli associati è richiesta l'effettiva partecipazione all'attività sociale, che deve apparire, per quanto possibile, continuativa. Qualora la situazione finanziaria lo consenta, potrà essere loro riconosciuto il rimborso delle spese vive, se documentate e sostenute nello svolgimento dei compiti dell'associazione.
La domanda di ammissione sarà presentata per iscritto all'Associazione dall'interessato, il quale dovrà essere presentato da due soci ordinari con almeno due anni di iscrizione.
Sull'accettazione o meno delle domande deciderà il Consiglio Direttivo, valutando la dirittura morale del richiedente ed il suo effettivo interesse agli scopi sociali.
L'eventuale esclusione dal rapporto associativo discenderà da atti, comportamenti e fatti posti in essere dagli iscritti, che risultino contrari agli scopi sociali e/o da considerarsi lesivi dell'immagine e dell'onorabilità dell'Associazione.
Art.5 - Quote associative
L'associato ordinario accettato a far parte dell'Associazione dovrà versare una quota annua di euro 10,00 (dieci). Tale quota potrà essere variata, anche annualmente, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
PARTE II
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Art.6 - Organi sociali
Organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Probiviri
I Revisori dei Conti
Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuite.
Art. 7 - Assemblea degli associati
L'Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei Soci ordinari. A tutti gli associati (soci ordinari) è riconosciuta la libera eleggibilità degli organi amministrativi (elettorato attivo e passivo) con il principio del voto singolo di cui all'art.2532, comma 2, del codice civile. L'Assemblea degli associati è organo sovrano.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno con l'obbligo di approvare annualmente il Rendiconto economico e finanziario di cui all'art. 11 del presente Statuto.
Le votazioni avverranno mediante scrutinio segreto o, in casi particolari, per alzata di mano, su indicazione del Consiglio Direttivo; tali modalità potranno essere variate in sede di Regolamento interno. Tutte le delibere saranno approvate con la maggioranza dei voti.
Art.8 - Convocazione dell'Assemblea
Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, saranno convocate dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso affisso nella sede sociale e nella bacheca dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione. Ai soci residenti fuori del Comune di Varazze sarà inviata notizia via posta elettronica con richiesta di risposta, almeno quindici giorni prima della riunione.
Art. 9 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria potrà deliberare, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione potrà deliberare con la presenza di almeno un terzo degli iscritti; un'ora dopo l'orario di convocazione, potrà deliberare validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli iscritti ed, in seconda, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati.
Per essere valide, tali modifiche dovranno riportare l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
Art. 10 - Compiti Assemblea
Compiti dell'Assemblea sono:
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo con elezione a scrutinio segreto; tale modalità potrà essere variata in sede di Regolamento interno.
- Discutere e deliberare in merito alle pratiche di speciale importanza riguardanti la vita o lo sviluppo dell'Associazione.
- Nominare i Revisori dei Conti in numero di 3 (tre)
- Nominare un Collegio di 3 (tre) Probiviri
- Approvare il Rendiconto sociale e la relazione morale e quella economico/finanziaria; saranno allegati al Rendiconto i documenti bancari/postali e sociali comprovanti i fondi disponibili al 31/12 di ogni anno.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
PARTE III
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea. A sua volta, a scrutinio segreto, eleggerà nel suo seno una Giunta Esecutiva così formata: Un Presidente - due Vicepresidenti - Un Segretario - un Cassiere o Tesoriere.
E' compito del Consiglio Direttivo esaminare e discutere il Rendiconto sociale (economico e finanziario) redatto dal Cassiere (ved. Art. 16): può presentare le proprie osservazioni e chiedere informazioni sul contenuto. Il Rendiconto verrà poi inviato per la verifica e l'approvazione ai Revisori dei Conti che esprimeranno parere formale non vincolante.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare e gestire in autonomia le attività programmate in Assemblea, sempre nei limiti degli indirizzi e dei limiti indicati nelle relative delibere assembleari. Il Consiglio potrà procedere, in futuro, alla stesura di un Regolamento interno che verrà discusso ed approvato dall' Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo cura ed amministra gli interessi morali e materiali dell'Associazione, ne vigila l'andamento, convoca le assemblee dei soci. Mette in esecuzione i deliberati dello stesso, ed in genere promuove ed incrementa la vita e l'attività dell'Associazione, riferendo all'Assemblea sui compiti di maggiore importanza. Il Consiglio può, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, escludere insindacabilmente dall'Associazione il socio che se ne sia reso indegno per gravi e palesi motivi (vedi art. 4), previa convocazione del socio accusato e sentito il parere dei Probiviri. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo solo i Soci con almeno tre anni di anzianità di iscrizione; non possono essere eletti membri della Giunta Esecutiva coloro che ricoprono cariche in Amministrazioni Pubbliche o Partiti Politici.
Art. 12 - Rieleggibilità
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di parità di voti nelle elezioni prevarrà il maggiore in età.
Art. 13 - Decadenza dei membri
I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. Quando un membro del Consiglio Direttivo per un qualsiasi motivo viene a decadere dalla sua carica è sostituito dall'associato che risulta primo nella graduatoria dei non eletti.
Art. 14 - Compiti de Presidente e del Vicepresidente
Il Presidente presiede il Consiglio e rappresenta l'Associazione anche nei confronti di terzi e in giudizio; sovraintende all'attività dell'Associazione ed ha alle sue dirette dipendenze il Segretario. In caso di sua assenza viene sostituito dal Vicepresidente più anziano.
Art. 15 - Compiti del Segretario
Il Segretario ha il compito di convocare i soci in assemblea , redigere i verbali e realizzare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Provvede alla cura ed alla tenuta del Libro Soci.
Art. 16 - Compiti del Cassiere/Tesoriere
Il Cassiere ha il compito di redigere il rendiconto, di cui all'art. 11 del presente Statuto, di curare l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e ne risponde al Consiglio Direttivo; cura la redazione del Libro Cassa e la conservazione dei documenti di incasso e spesa. Ha pure il compito di tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Associazione.
Art.17 - Compiti dei singoli Consiglieri
I Consiglieri verificano e seguono l'andamento della gestione economica dell'Associazione. Possono essere incaricati dallo stesso Presidente della realizzazione e della gestione di specifiche attività sociali (biblioteca, museo, archivio, mostre, gite, conferenze, ecc.)
Art. 18 - Soci onorari
ll Consiglio potrà nominare dei Soci Onorari specificandone la motivazione; saranno valutati meriti particolari ottenuti nei settori di cui agli scopi sociali.
PARTE IV
I PROBIVIRI ED I REVISORI DEI CONTI
Art.19 - I Probiviri
Ai Probiviri andrà deferita ogni decisione in merito ad ogni tipo di contenzioso verificatosi all'interno dell'associazione. Le decisioni assunte saranno vincolanti e definitive.
Ogni altra eventuale contestazione non risolta dai Probiviri sarà deferita alla Magistratura competente per territorio.
Art.20 - I Revisori dei Conti
I Revisori dei conti hanno il compito di esaminare il Rendiconto sociale come da art. 12; potranno procedere ai controlli di cassa ed all'esame dei documenti sociali al fine di verificarne la regolarità e l'inerenza all'attività sociale. Sull'esito dei loro controlli riferiscono al Consiglio Direttivo.
PARTE V
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 21- Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere decretato anche anticipatamente sulla durata prevista di cui all'art.3, per volontà dell'Assemblea straordinaria, con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie, nei seguenti casi:
- volontà assembleare
- riduzione del valore numerico degli iscritti a meno di tredici ed impossibilità di ricostituire tale numero.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio sarà devoluto a beneficio della Biblioteca Comunale di Varazze o ad altra associazione avente le medesime finalità.
Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria del giorno 22 marzo 2016, sostituisce l'originale redatto nel mese di dicembre dell'anno 1950 e revisionato il 26 gennaio 1972.
IL PRESIDENTE
Giovanni Ghione
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